Il Codice di diritto canonico introduce così il Consiglio Affari Economici: Can. 537 – In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532 –
Il C.A.E. si riunisce in via ordinaria 4 volte l’anno: in Settembre, Gennaio, Marzo, Giugno.
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COMPONENTI
- Giuseppina DI AGOSTINO
- Alberto DI MARCO
- Angelo MANGULLO
- Annamaria PERROTTA
- Fiorentino SERRA